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      Il rimborso dei dazi IEEPA in seguito alla Sentenza della Corte Suprema

      Il 20 febbraio 2026, con la decisione No. 24–1287 la Corte Suprema degli USA si è espressa sulla legittimità dei dazi applicati in ragione della International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), stabilendo che “La sentenza della Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Circuito Federale nella causa n. 25-250 è confermata. La sentenza della Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia nella causa n. 24-1287 è annullata e la causa è rinviata con l'istruzione di archiviare per mancanza di giurisdizione.”

      La Corte, accogliendo una decisione della Corte di Appello che riteneva fondate le eccezioni sollevate da alcune società importatrici, ritiene che in realtà non sussistano i presupposti per applicare tali barriere tariffarie emergenziali.

      I Supremi giudici, dunque, concludono affermando di ritenere che “l'IEEPA non autorizzi il Presidente a imporre dazi doganali.”.

      Sulla scorta della decisione della Corte Suprema, la Court of International Trade (CIT) si è pronunciata nella causa Atmus Filtration, Inc. v. United States (Ct No. 26-01259), ordinando alla Customs and Border Protection (CBP), l’autorità doganale statunitense di i) liquidare tutte le dichiarazioni doganali non ancora liquidate senza applicare i dazi previsti dall'IEEPA; ii) per quanto riguarda le dichiarazioni doganali già liquidate ma non definitive, riaprirle e liquidarle nuovamente senza applicare i dazi previsti dall'IEEPA.

      I possibili rimborsi

      Con riferimento alle possibilità di richiedere un rimborso, le aziende importatrici possono:

      • presentare tramite ACE una “post-summary correction” prima che la cd. procedura di liquidazione (liquidation) dei dazi sia stata conclusa (in genere, i dazi vengono liquidati automaticamente 314 giorni dalla data di importazione). Se le rettifiche richieste vengono accolte dalla CBP, con il perfezionamento della liquidazione potrà essere disposto il rimborso di quanto già versato
      • contestare l’esito della liquidation prima che diventi definitivo, ossia entro 180 giorni. La contestazione avviene tramite ricorso amministrativo alla CBP (“administrative protest”), ai sensi della Section 514 del Tariff Trade Act del 1930. Il ricorso può essere presentato con l’utilizzo del CBP Form 19 o elettronicamente nel portale ACE o in modalità cartacea alla dogana di riferimento
      • se il CBP respinge il protest, è possibile fare ricorso dinanzi alla Corte del Commercio Internazionale degli Stati Uniti (CIT) entro e non oltre 180 giorni dal rigetto del ricorso da parte del CBP
      • in ogni caso, in qualsiasi momento entro due anni dall’importazione, l’importatore può scegliere di adire direttamente la CIT

      Un nuovo sistema automatizzato per il rimborso dei dazi IEEPA: il Consolidated Administration and Processing of Entries (CAPE)

      Tuttavia, in riscontro alla decisione della CIT, con dichiarazione rilasciata il 6 marzo u.s. Brandon Lord, Executive Director presso il CBP, ha reso noto che la mole senza precedenti di rimborsi che dovranno essere erogati non può essere efficientemente affrontata mediante l’utilizzo delle attuali procedure e tecnologie. Con questa premessa, il 12 marzo 2026 Brandon Lord ha rilasciato una seconda dichiarazione diretta alla CIT, informando del corrente sviluppo da parte del CBP di una nuova funzionalità all'interno del sistema di registrazione delle merci importate, l'Automated Commercial Environment (ACE), per far fronte in maniera automatizzata al calcolo e all'erogazione di rimborsi dei dazi ad valorem IEEPA. Questa nuova funzionalità dell'ACE è denominata Consolidated Administration and Processing of Entries (CAPE) e la sua entrata in funzione è stimata per il 27 aprile 2026. La CIT sta supervisionando lo sviluppo del portale CAPE.

      Il CBP descrive il CAPE come un sistema composto da quattro funzionalità integrate:

      • Portale delle richieste (Claim portal)

        Un portale web in cui gli importatori possono caricare un elenco in formato CSV contenente i riepiloghi delle dichiarazioni di importazione per le quali richiedono il rimborso dei dazi IEEPA

      • Elaborazione in massa

        Il sistema rimuove automaticamente i codici HTS associati ai dazi IEEPA dalle dichiarazioni di importazione, per poi eseguire nuovamente i calcoli dei dazi.

      • Revisione e liquidazione/riliquidazione

        Pianificazione ed elaborazione delle liquidazioni e calcolo degli interessi.

      • Rimborso

        Raggruppamento dei rimborsi per data di liquidazione e importatore registrato (o beneficiario designato) ed emissione dei rimborsi su un conto bancario precedentemente designato dall’importatore.

      • Prestare assistenza innanzi alla CIT in caso di diniego.

      Restano tuttavia ancora da chiarire alcuni punti fondamentali quali le tempistiche previste per l’erogazione del rimborso o la documentazione specifica che dovrà essere fornita al CBP tramite CAPE per richiedere il rimborso. Il CAPE gestirà le entries pre - liquidazion , lasciando aperta la questione di come gli importatori potranno ottenere il rimborso di dazi già liquidati.


      Il Team Trade & Customs di KPMG è a disposizione delle imprese italiane che siano state incise dai dazi IEEPA per le importazioni effettuate negli USA per avviare le attività finalizzate a:

      • Valutare la migliore modalità per incardinare le richieste di rimborso innanzi alle CBP;
      • Identificare gli importi indebitamente versati attraverso l’analisi delle entry declaration presentate fino al 20 febbraio 2026;
      • Predisporre la documentazione necessaria per presentare le application;
      • Seguire l’istruttoria fino al rilascio del provvedimento finale;
      • Prestare assistenza innanzi alla CIT in caso di diniego.

      Sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti

      Trade Policy Update.


      Contatti

      Massimo Fabio

      Partner, Head of Trade & Customs

      KPMG in Italy