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Il Decreto Legislativo n. 207 del 7 dicembre 2023 ha modificato il D.Lgs. n. 385 dell’1 settembre 1993 (Testo Unico Bancario – il ‘TUB’), introducendo a partire dall’11 gennaio 2024 l’articolo 118-bis ‘Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento’, che disciplina le modalità attraverso cui le banche e gli intermediari finanziari devono attuare i Piani di Sostituzione previsti nel caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito (in linea con quanto già previsto dalla Benchmark Regulation del 2016).

Il benchmark/indice di riferimento è un parametro al quale viene determinato l’importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance ai sensi dell’art. 3, par. 1, n. 3, del Regolamento Benchmark. La disponibilità di indici di riferimento accurati e robusti è di importanza fondamentale per l'integrità dei mercati finanziari, per la conduzione della politica monetaria e per la stabilità finanziaria.

Le banche e gli intermediari finanziari sono chiamati ad adottare all’interno dei contratti indicizzati clausole di fallback robuste che consentano di individuare – anche per rinvio ai Piani di Sostituzione – le modifiche all’indice di riferimento o l’indice sostitutivo per le ipotesi di variazione o cessazione dell’indice di riferimento applicato al contratto. La scelta degli indici sostitutivi per tutte le categorie di prodotti rientranti nel proprio business rappresenta un elemento fondamentale per garantire la continuità operativa, anche tenendo conto degli impatti che la sostituzione dell’indice avrà su tutte le attività svolte dall’istituto. 

Le principali novità normative

In applicazione del nuovo art. 118-bis del TUB, le banche e gli intermediari finanziari dovranno:

  • rendere nota alla clientela la pubblicazione dei Piani di Sostituzione, che definiscono le azioni da intraprendere nel caso di variazioni o cessazione degli indici di riferimento utilizzati, nonché le modalità di scelta degli indici e l’inserimento degli stessi nella contrattualistica;
  • comunicare ai clienti le variazioni contrattuali per introdurre le clausole di fallback sui tassi di interesse all’interno dei contratti su operazioni e servizi bancari e finanziari, credito immobiliare al consumo, credito ai consumatori e servizi di pagamento.

Il nuovo articolo 118-bis del TUB agevola la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali su tutte le tipologie di contratto; tuttavia, impone tempistiche stringenti e sfidanti per la comunicazione alla clientela, soprattutto con riferimento al LIBOR USD che sarà definitivamente dismesso il prossimo 30 settembre.

Con riferimento specifico ai contratti indicizzati all’Euribor, le variazioni contrattuali dovranno essere definite sulla base delle linee guida BCE pubblicate l’11 maggio 2021 [https://www.ecb.europa.eu/stats/euro-short-term-rates/interest_rate_benchmarks/WG_euro_risk-free_rates/html/fallbacks_euribor.en.html].

Le linee guida BCE forniscono scenari alternativi per la scelta del tasso fallback dell’Euribor (€STR compounded o €STR TERM) per le categorie di prodotti Corporate Lending, Retail Mortgages & Consumer & SME Loans, Export & Emerging Markets Finance. Per scegliere lo scenario più idoneo in molti casi è necessario effettuare test di efficacia sulle coperture in essere, verificando gli impatti su tutta la filiera (i.e. Business, Front Office, Tesoreria, Legal, Compliance, Risk Management, Accounting, Operations, Modelli e Applicativi IT). Per le categorie di prodotti Current Accounts, Trade Finance e Debt Securities, le linee guida BCE prevedono invece un unico scenario applicabile, ma anche in questo caso sarà importante valutare gli impatti su tutta la filiera.

L’introduzione del nuovo articolo 118-bis del TUB rappresenta un chiaro segno dell’attenzione sempre più crescente del Regulator nazionale ed europeo verso la transizione ai nuovi tassi di riferimento. Già a maggio 2023 il Working Group on Euro Risk-Free Rates della BCE aveva segnalato con un comunicato ufficiale lo scarso effort da parte del mercato ad applicare quanto riportato all’interno delle Linee Guida dell’11 maggio 2021 e sottolineava la necessità di includere le clausole previste dalle Linee Guida in tutti i contratti finanziari (legacy e di nuova emissione) indicizzati all’Euribor, anche se non rientranti nello specifico ambito di applicazione della Benchmark Regulation. Tali clausole dovrebbero sostituire quelle attualmente in uso (i.e. ‘cost of funds’, ‘Libor’, ‘replacement of screen rate’), considerate da BCE non adatte allo scopo di garantire un’efficace transizione ad un tasso sostitutivo in caso di cessazione permanente dell’Euribor. 

Tempistiche di applicazione

Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a comunicare alla propria clientela la pubblicazione dei Piani di Sostituzione e le variazioni contrattuali necessarie a introdurre adeguate clausole di fallback nei contratti indicizzati entro il 10 gennaio 2025.

KPMG sta supportando diversi clienti, partendo dalla comprensione della tematica e degli impatti che questa avrà sulle differenti funzioni, come Business, Legal e Compliance, fino al design della soluzione progettuale che meglio si adatta alla realtà del cliente e alle sue complessità e peculiarità.