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La nuova opportunità fornita dal decreto Rilancio

L’art. 137 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio) concede un’ulteriore opportunità, rispetto a quella già fornita dalle legge di bilancio 2020, per la rideterminazione del costo fiscale di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati detenuti da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali.

È ora possibile infatti rideterminare anche il costo dei beni detenuti al 1° luglio 2020 e la scadenza per la redazione e il giuramento della perizia nonché per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta (o almeno della prima rata) viene fissata al 30 settembre 2020.

La convenienza della rivalutazione per partecipazione acquisita per compravendita, donazione o successione

La rivalutazione non può prescindere da una preventiva ed attenta analisi della convenienza per il caso specifico. Giova ricordare a tal proposito che l’imposta sostitutiva per l’affrancamento (11%) si applica sull’intero valore di perizia, mentre in regime ordinario l’imposta sostitutiva (26%) si applica solo sulla plusvalenza realizzata, ovvero sulla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo fiscalmente riconosciuto in capo al possessore della partecipazione. Per la determinazione del costo fiscale della partecipazione, differenti scenari si aprono in caso di partecipazione detenuta a seguito di acquisto, donazione o successione.

La rivalutazione e il family buy out – un connubio legittimo e vincente

Se in passato la rivalutazione seguita da operazioni di family buy out veniva talvolta contestata dall’Agenzia delle Entrate in materia di abuso del diritto (soprattutto in caso di 'circolarità' dell’operazione), oggi, grazie a diversi interventi giurisprudenziali della Suprema Corte, si può finalmente affermare che tali operazioni (se legittimamente effettuate) non possano più dare addito a dubbi circa la loro legittimità.