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Il nuovo principio contabile sui ricavi (OIC 34), approvato il 3 febbraio 2023 dal Consiglio di Gestione dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), troverà applicazione a partire dal 1° gennaio 2024.  

Il nuovo framework contabile per i ricavi

Con l’OIC 34, i ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi trovano una specifica regolamentazione sotto il profilo contabile articolata in 4 fasi.

In sede di rilevazione iniziale, l’OIC 34 detta specifiche indicazioni circa l’individuazione della unità elementare di contabilizzazione, consentendo la rilevazione distinta dei ricavi dei singoli beni, servizi o altre prestazioni inclusi in un unico contratto di vendita, ovvero, a determinate condizioni, in un raggruppamento di contratti, allocando il prezzo complessivo del contratto a ciascuna unità elementare di contabilizzazione identificata. Sono poi previste regole specifiche per l’individuazione del prezzo complessivo del contratto, essendo necessario attualizzare i flussi finanziari futuri e procedere alla valorizzazione delle componenti variabili (ad esempio incentivi, premi di risultato, sconti, abbuoni, penalità e resi) anche tramite stime.

Determinato il quantum del ricavo, c’è la fase dell’individuazione del momento in cui rilevarlo in bilancio sulla base del principio di competenza economica, distinguendo tra vendita di beni e prestazione di servizi.

Successivamente alla prima iscrizione di un ricavo, è necessario procedere all’aggiornamento del valore iscritto inizialmente per tener conto delle ulteriori informazioni che il trascorrere del tempo consente di acquisire in merito a presupposti o fatti sui quali era fondata la stima originaria.

Sono previste semplificazioni nell’applicazione delle regole indicate per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le microimprese.

Gli impatti fiscali

Il nuovo standard contabile pone sotto il profilo della fiscalità diretta delicate questioni interpretative, sia con riguardo alla gestione della fase di prima applicazione (FTA) del principio, sia con riferimento alla gestione a regime.

A questo riguardo, appare presumibile che sarà emanato un decreto fiscale di endorsment volto a conciliare le nuove previsioni contabili con le regole di determinazione del reddito imponibile ai fini IRES e del valore della produzione netta ai fini IRAP sulla falsariga del DM 10 gennaio 2018 di recepimento fiscale dell’IFRS 15, attese le innegabili analogie tra lo standard contabile internazionale e il nuovo OIC 34. In tal senso, andrà attentamente monitorata la contabilizzazione delle componenti variabili del corrispettivo, con particolare riguardo alle riduzioni del corrispettivo variabile a titolo di penali e alla contabilizzazione delle vendite con diritto di reso. Queste ultime non dovrebbero trovare riconoscimento in derivazione rafforzata.

Merita altrettanta attenzione la FTA del principio sotto il profilo fiscale. La contabilizzazione dell’effetto di FTA a diretta riduzione/incremento degli utili portati a nuovo potrebbe, infatti, generare fenomeni di tassazione anomala (ad esempio mancata tassazione di un ricavo o doppia tassazione).

Dovrebbe trovare applicazione l’art. 13-bis, comma 7, del DL 244/2016 che detta specifiche regole volte a garantire la neutralità fiscale della prima applicazione dei nuovi principi contabili nazionali. Questo si tradurrebbe in sostanza nella necessità di isolare tutte le operazioni che sono sorte anteriormente alla prima applicazione del nuovo principio (1° gennaio 2024) e gestire in doppio binario i relativi effetti, senza possibilità di riallineamento.